IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n.
914;
  Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n.
58;
  Visto  l'art.  2- bis, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 1990,
n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1991,
n. 59;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita   la   Federazione   nazionale  dei  dirigenti  di  aziende
industriali;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1991;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Con  effetto  dal  1   gennaio  1991,  le  pensioni  a  carico
dell'Istituto nazionale di previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende
industriali,  aventi  decorrenza  anteriore  al 1  gennaio 1991, sono
rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma  2  su
un  importo  pari al 70 per cento del trattamento massimo di pensione
liquidabile al 31 dicembre 1990, all'eta'  di  pensionamento  di  cui
all'art.  1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 1976, n. 58.
  2. Il coefficiente, da applicare sull'importo di cui al comma 1, e'
pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data  di
decorrenza,  o di riliquidazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e  il  trattamento
massimo  di  pensione  liquidabile  alla  stessa  data  all'eta'  del
pensionamento di cui al comma 1.
  3. Per  le  pensioni  per  le  quali  non  erano  dovute  a  carico
dell'INPDAI,  ai  sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, le quote aggiuntive di cui all'art.  10  della  legge  3  giugno
1975,  n. 160, l'importo di pensione fissato al comma 1 e' ridotto in
misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse.
  4. L'incremento annuo di pensione derivante  dall'applicazione  dei
commi  1, 2 e 3 non puo' essere inferiore a 1.000.000 di lire, fino a
concorrenza dell'importo di cui al comma 1.
  5. I miglioramenti disposti dal presente articolo si applicano alle
pensioni ai superstiti in misura ridotta  secondo  le  corrispondenti
aliquote di determinazione delle pensioni stesse.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             -  Per il testo del comma 6 dell'art. 2- bis del D.L. n.
          409/1990 si veda nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Le leggi n. 967/1953  e  n.  44/1973  disciplinano  la
          previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e i D.P.R.
          n.  914/1955  e  n.  58/1976 fissano le norme di esecuzione
          delle leggi predette.
            - Si riporta il  testo  dell'art.  2-  bis  del  D.L.  n.
          409/1990  (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei
          trattamenti di pensione nei settori  privato  e  pubblico),
          aggiunto dalla legge di conversione:
             "Art. 2-bis (Miglioramenti delle pensioni a carico delle
          forme  di  previdenza sostitutive ed esonerative del regime
          generale nonche'  a  carico  del  Fondo  gas  e  del  Fondo
          esattoriale).  -  1.  Le  pensioni  a  carico  del Fondo di
          previdenza per il personale dipendente dalle  aziende  pri-
          vate  del  gas,  del  Fondo  di previdenza per il personale
          dipendente dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte
          dirette,  del  Fondo  per  i  dipendenti  dall'Enel e dalle
          aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del
          personale addetto ai pubblici servizi di  trasporto  e  del
          Fondo  di  previdenza  del  personale addetto alle gestioni
          delle  imposte  di  consumo,   liquidate   con   decorrenza
          anteriore  al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto
          dal 1  gennaio 1990, secondo quanto segue:
               a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1
          gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;
               b) per le pensioni liquidate dal 1  gennaio 1969 al 31
          dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;
               c) per le pensioni liquidate dal 1  gennaio 1974 al 31
          dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;
               d) per le pensioni liquidate dal 1  gennaio 1979 al 31
          dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.
             2. Gli oneri relativi sono a carico  del  corrispondente
          stanziamento,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale
          1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
          lo specifico accantonamento "Perequazione  dei  trattamenti
          di pensione nel settore pubblico ed in quello privato".
             3.  Gli  aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1
          hanno  effetto,  con  decorrenza  dal 1  gennaio di ciascun
          anno   del   quinquennio   1990-1994,   in   misura   pari,
          rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro
          ammontare.
             4.  Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni
          del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
          da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni
          al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liq-
          uidate con decorrenza anteriore al 1  gennaio 1988  saranno
          rivalutate,  con  effetto  dal  1  gennaio 1991, sentite le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          categorie  interessate,  con  separati  provvedimenti,   da
          emanarsi  entro  180 giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  che
          tengano   conto  dei  criteri  previsti  in  materia  dalle
          specifiche normative delle  singole  gestioni.  I  relativi
          oneri  saranno  posti  a  carico  delle gestioni predette e
          delle categorie interessate.
             5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del  comma  4
          saranno  erogati  al  netto  delle  rivalutazioni di cui al
          comma 1.
             6. Le  pensioni  a  carico  delle  forme  di  previdenza
          sostitutive  del  regime generale dei lavoratori dipendenti
          diverse da  quelle  di  cui  ai  commi  precedenti  saranno
          rivalutate,  con  effetto  dal  1  gennaio 1991, sentite le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          categorie  interessate,  con  separati  provvedimenti,   da
          emanarsi  entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, che
          tengano  conto  dei  criteri  previsti  in  materia   dalle
          specifiche  normative  delle  singole  gestioni. I relativi
          oneri saranno posti a  carico  delle  gestioni  predette  e
          delle categorie interessate".
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quale le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          Note all'art. 1:
             - Il primo comma  dell'art.  1  del  D.P.R.  n.  58/1976
          stabilisce   l'eta'   di  pensionamento  per  vecchiaia  al
          compimento del 65  anno se uomo, o del 60  se donna.
             - L'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 58/1976  ha  stabilito
          norme  per  la  riliquidazione  delle pensioni di vecchiaia
          erogate dall'INPDAI.
             - L'art. 19 della legge n. 843/1978  (Legge  finanziaria
          1979)  stabilisce che in caso di pluralita' di pensioni nei
          confronti  del  medesimo  beneficiario,  la  corresponsione
          delle quote fisse collegate all'indice del costo della vita
          siano  erogate una sola volta con riferimento alla pensione
          liquidata in  epoca  piu'  remota,  ovvero  sull'indennita'
          integrativa speciale se spettante.