IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914; Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58; Visto l'art. 2- bis, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1991, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1991, sono rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma 2 su un importo pari al 70 per cento del trattamento massimo di pensione liquidabile al 31 dicembre 1990, all'eta' di pensionamento di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58. 2. Il coefficiente, da applicare sull'importo di cui al comma 1, e' pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di decorrenza, o di riliquidazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e il trattamento massimo di pensione liquidabile alla stessa data all'eta' del pensionamento di cui al comma 1. 3. Per le pensioni per le quali non erano dovute a carico dell'INPDAI, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le quote aggiuntive di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'importo di pensione fissato al comma 1 e' ridotto in misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse. 4. L'incremento annuo di pensione derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore a 1.000.000 di lire, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 1. 5. I miglioramenti disposti dal presente articolo si applicano alle pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni stesse. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Per il testo del comma 6 dell'art. 2- bis del D.L. n. 409/1990 si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Le leggi n. 967/1953 e n. 44/1973 disciplinano la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e i D.P.R. n. 914/1955 e n. 58/1976 fissano le norme di esecuzione delle leggi predette. - Si riporta il testo dell'art. 2- bis del D.L. n. 409/1990 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), aggiunto dalla legge di conversione: "Art. 2-bis (Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonche' a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale). - 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende pri- vate del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1 gennaio 1990, secondo quanto segue: a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1 gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione; b) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione; c) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione; d) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione. 2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato". 3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare. 4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liq- uidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1 gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate. 5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1. 6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1 gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quale le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Note all'art. 1: - Il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 58/1976 stabilisce l'eta' di pensionamento per vecchiaia al compimento del 65 anno se uomo, o del 60 se donna. - L'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 58/1976 ha stabilito norme per la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia erogate dall'INPDAI. - L'art. 19 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) stabilisce che in caso di pluralita' di pensioni nei confronti del medesimo beneficiario, la corresponsione delle quote fisse collegate all'indice del costo della vita siano erogate una sola volta con riferimento alla pensione liquidata in epoca piu' remota, ovvero sull'indennita' integrativa speciale se spettante.